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Ordinanza — n. 225/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court's reasoning was legally sound and sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding aggravated recidivism, but the Court found the reasoning fully congruent with established principles. The decision emphasized that the trial judge correctly assessed the continuity of criminal conduct and the enduring criminal inclination under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The lower court's assessment of recidivism is valid if it concretely examines the relationship between the current offense and prior convictions to determine enduring criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.

Parole chiave

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recidiva reiterata vizio di motivazione pericolosità criminale Art. 133 cod. pen. giurisprudenza di legittimità inammissibilità ricorso continuità del reato riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADAVECCHIA MAURO nato a MOLFETTA il 15/08/1979 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro Spadavecchia; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla recidiva reiterata contestata e ritenuta nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha reso, sul punto specifico, una motivazione del tutto congrua (cfr., in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza, là dove la Corte territoriale ha dato conto degli elementi decisivi posti a fondamento dell'applicazione della suddetta aggravante, quali l'elevato numero e la specificità dei precedenti con i quali il reato de quo si pone in continuità e, in tal modo, espressione della ingravescenza della pericolosità criminale del ricorrente), facendo così corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 202