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Ordinanza — n. 224/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on fraud and standing, citing lack of new evidence and correct lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by the Introna brothers inadmissible, rejecting their challenges regarding standing to file a complaint and the facts of fraud. The defense argued for a different factual reconstruction, but the court noted these claims were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the appeals were rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own reasoning for that of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 120 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only the logical coherence of the lower court's reasoning and cannot re-examine factual evidence or substitute its own assessment of facts when the lower court has already provided a sound argumentative basis.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility standing to file complaint fraud by deception Court of Cassation review repetitive arguments azione mobiliare frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 120 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
art. 120 cod. pen
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
226074), né tanto meno di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., ancora, tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INTRONA MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 08/06/1988 INTRONA ANTONIO nato a TRINITAPOLI il 17/02/1962 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi proposti nell'interesse di Michele Introna e Antonio Introna, presentati con un unico atto; considerato che con l'unico articolato motivo di ricorso, la difesa deduce, in primo luogo, violazione di legge in ordine all'art. 120 cod. pen., eccependo il difetto di legittimazione a proporre querela da parte di Onofrio Menolascina; in secondo luogo, in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di truffa ascritto agli odierni ricorrenti; rilevato che entrambe le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, a partire da quello concernente il difetto di legittimazione a sporgere querela su cui la Corte d'appello ha fornito una risposta puntuale in fatto e corretta in diritto, evidenziando come, indipendentemente dall'intestazione del veicolo alla di lui moglie, la vettura fosse stata acquistata proprio dal Menolascina sul quale, inoltre, era caduta la condotta decettiva ascritta agli odierni ricorrenti (cfr., Sez. 2 , n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255 - 01, in cui la Corte ha chiarito che la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito, ritenendo perciò legittimato a proporre querela l'effettivo acquirente di un bene sebbene risulti un diverso intestatario); ritenuto che, a fronte del dato fattuale dell'artificio e raggiro rappresentato dall'essere stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti da quelle pubblicizzate nella proposta di vendita, ed integrante gli estremi del reato di cui all'art. 640 cod. pen., la difesa dei ricorrenti articola censure tese a proporre una differente lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, nonché una ricostruzione dei fatti da operare mediante il ricorso a criteri di valutazione differenti rispetto a quelli utilizzati dai giudici di merito, nonostante questi ultimi abbiano già congruamente spiegato che la tesi alternativa prospettata dagli assunti difensivi è sfornita di qualsiasi elemento di concreto riscontro, e senza tenere conto, tra l'altro, di come l'operazione sollecitata dalla difesa esuli dal sindacato dinanzi a questa Corte, avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte circoscritto, essendo limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), né tanto meno di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., ancora, tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R