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Ordinanza — n. 223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific reference to the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The defense argued for a violation of law without explicitly linking their claims to the specific reasoning found in the appealed judgment. The court rejected this because the appeal failed to confront the actual motivation of the lower court decision, violating procedural requirements for specific grievances.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms and do not explicitly reference the specific elements of the motivation of the appealed judgment.

Parole chiave

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generic grounds appeal omitted motivation violation of law procedural inadmissibility specific reference requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFANNO DOMENICO nato a BARI il 10/11/1977 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Sifanno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce omessa motivazione e violazione di legge, è formulato in termini del tutto generici (oltre che, a ben guardare, riferito ad una sentenza di applicazione concordata della pena che, all'evidenza, non è quella impugnata) per indeterminatezza ed in palese violazione del dettato e dei criteri prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non sono esplicitati gli elementi che sono alla base della censura formulata e l'impugnazione non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 3-5 della impugnata sentenza), che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Consigliere Esten