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Ordinanza — n. 222/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The defense argued for omitted reasoning and legal violations but failed to provide specific grounds. The court rejected this because the arguments were too generic and did not critically engage with the lower court's actual decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and grounded in the contested decision's reasoning; generic complaints without factual comparison render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds omitted reasoning legal violation specific comparison diritto di visita sorvegliato soggiorno illegale cooperazione di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA NICOLA nato a ANDRIA il 16/05/1965 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Di Palma; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce omessa motivazione e violazione di legge, sono formulati in termini del tutto generici per indeterminatezza ed in violazione dei criteri prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.