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Ordinanza — n. 221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify legal grounds in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Federico Gallo inadmissible and ordered him to pay costs. The defense argued generic violations of law regarding the appellate court's reasoning on criminal liability but failed to identify specific grievances from the lower court's appeal. The court ruled that the petition was invalid because it did not precisely articulate the legal and factual grounds for review, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition fails to precisely specify the legal grounds and factual elements to be verified, as the court cannot independently identify unresolved issues without a clear statement of the grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to specify grounds procedural requirements Court of Cassazione generic legal arguments medico curante falso certificato medico procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep.
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014
264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FEDERICO nato a TELESE il 06/01/1964 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Gallo; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente la difesa deduce il vizio di violazione di legge per presunte carenze motivazionali in ordine ai reati per i quali è intervenuta l'affermazione di responsabilità del ricorrente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, non essendo indicate, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla corte territoriale, ed evocandosi in realtà, nuovamente in termini del tutto generici, null'altro che una valutazione erronea del materiale probatorio, in assenza di un effettivo confronto con le congrue e non illogiche considerazioni in fatto ed in diritto poste a base del decisum (cfr., in particolare, le pagg. 4 - 9 della impugnata sentenza); si è d'altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02;

Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2