Ordinanza — n. 217/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/02/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 'II 5 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso personale di Formisano Francesco; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 217/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/02/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 'II 5 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso personale di Formisano Francesco; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.