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Ordinanza — n. 217/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 217/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/02/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 'II 5 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso personale di Formisano Francesco; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 217/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa allegazioni insufficientemente motivate truffa in materia di credito difetto di sottoscrizione corruzione nell'esecuzione forzata censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/02/1964 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 'II 5 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso personale di Formisano Francesco; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 613 cod.proc.pen. che abilita alla presentazione dell'impugnazione di legittimità soltanto i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.