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Ordinanza — n. 215/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on trademark counterfeiting and receipt charges, ruling prescription and gross counterfeiting irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Tomaselli's appeal inadmissible regarding charges of receipt and trademark counterfeiting. The defense argued for prescription limits based on attenuated receipt and claimed the counterfeiting was too gross to constitute a crime. The court rejected these arguments, stating that attenuated receipt is merely an aggravating circumstance, not a separate offense, and that trademark counterfeiting is a danger crime where gross counterfeiting does not negate the offense.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: The attenuated form of receipt is not an independent crime but a special mitigating circumstance, so prescription applies to the base penalty; trademark counterfeiting is a danger crime where gross counterfeiting does not preclude conviction.

Parole chiave

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trademark counterfeiting criminal prescription danger crime gross counterfeiting receipt offense Cassazione appeal inadmissible appeal apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
269492 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 474 cod.
art. 648 cod. pen
art. 474 cod. pen
269492 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/12/1960 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Tomaselli Giovanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di ricettazione, è manifestamente infondato, essendo pacifico che l'ipotesi attenuata prevista (oggi) dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen. non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., in considerazione della scarsissima qualità della contraffazione dei marchi, è a sua volta manifestamene infondato alla luce del principio, cui correttamente si è informata la sentenza impugnata, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 01;

Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 3 dice