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Ordinanza — n. 214/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming online fraud aggravating circumstance was wrongly applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Gonnan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly identified that the defendant's online sales created a specific advantage by allowing him to hide his identity and bypass police verification of tickets. The Court rejected the claim that the new online fraud aggravating provision was misapplied, noting the procedural history and the specific facts established by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: The Court holds that an appeal contesting the application of the aggravating circumstance for minor defense in online fraud cases is inadmissible when the lower court's reasoning is precise and exhaustive regarding the specific advantages derived from the inability of authorities to verify the existence of goods and the seller's identity.

Parole chiave

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online fraud aggravating circumstance minor defense legal provision inadmissible appeal ruling identity concealment in fraud procedural costs and fines accusa di truffa commercio elettronico difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
letto il ricorso di Alessio Gonnan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n.
Art. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAN ALESSIO nato a SANT'ANGELO DEI LOMBARDI il 19/03/1999 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Alessio Gonnan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., è manifestamente infondato attesa la puntuale ed esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale (cfr., pag. 4 della sentenza in cui i giudici di secondo grado hanno spiegato che la vendita "on line" ha determinato, nel caso in esame, "un effettivo vantaggio perché le modalità della transazione ... gli hanno consentito di procurarsi un vantaggio derivante dall'impossibilità della p.o. di verificare l'effettiva esistenza dei biglietti e l'effettiva disponibilità degli stessi in capo al sedicente venditore" e di "schermare la propria identità"); rilevato che per il delitto di truffa realizzato "on line" ovvero con mezzi idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione il legislatore, con la legge 90 del 2024, ha introdotto una aggravante speciale, inserendo, nel comma 2 dell'art. 640 cod. pen., il n. 2-ter procedibile a querela di parte che risulta tuttavia essere stata proposta da Antonio Santaera con dichiarazione resa in data 3/05/2018 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Gianicolense quando, dopo aver esposto il fatto, aveva chiesto di chiesto di costituirsi parte civile nell'istaurando procedimento penale e dichiarato di sporgere "formale denuncia e querela nei confronti delle persone responsabili dei fatti indicati e ne chiedo la punizione a rigore di legge" (cfr., dalla denuncia querela del Santaera); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il