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Ordinanza — n. 213/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false application of theft law due to insufficient defense evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued a false application of the theft statute, but the court found the defense merely contested the factual findings rather than challenging the legal classification. Since the prosecution had presented clear evidence of a Postepay top-up without justification, the burden of proof remained on the appellant to provide concrete facts refuting the crime, which they failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 640-ter cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal alleging false application of law is inadmissible if it merely contests the factual findings without providing concrete elements to reclassify the conduct under a different legal paradigm.

Parole chiave

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false application of law burden of proof in criminal law postepay top-up evidence inadmissible appeal vicinanza della prova azione creditoria falsificazione di valori di bollo ufficiali prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter cod. pen.
letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Petillo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce falsa applicazione dell'art. 640-ter cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 640-ter cod. pen
letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Petillo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce falsa applicazione dell'art. 640-ter cod.
art. 606 cod. proc. pen
b) dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34362 del 23/04/2024
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020
Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013
Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv.
Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014
255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv.
Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014
259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv.
Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018
261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETILLO MASSIMO nato a ASCEA il 07/08/1970 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Petillo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce falsa applicazione dell'art. 640-ter cod. pen., è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto, pur deducendo una violazione di legge, la difesa finisce, in realtà, per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario gli elementi delle fattispecie delittuose contestate pienamente riscontrati all'esito della ricostruzione delle concrete vicende processuali; il motivo di ricorso fondato sulla lett.

b) dell'art. 606 cod. proc. pen. deve essere invero articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; non, come accade sovente ed anche nel caso di specie, mettendo in dubbio o contestando che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; rilevato che, a fronte della situazione ben "fotografata" dagli elementi ritualmente acquisiti al fascicolo processuale, con particolare riguardo all'intestazione della carta postepay su cui era stata accreditata la ricaricala somma di euro 3.000 (condotta di per sé idonea ad integrare il delitto in esame, cfr., Sez. 1 , n. 34362 del 23/04/2024, Rv. 286823 - 01), nessuna giustificazione era stata fornita dall'odierno ricorrente; giova rilevare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01;

Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/1