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Ordinanza — n. 211/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 211/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA ROSARIO nato a TORRE DEL GRECO il 07/04/1992 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario La Monica, considerato che il primo motivo ed il secondo di ricorso, con cui la difesa deduce inosservanza della legge penale con riguardo a profili di natura sostanziale e processuale relativamente, in questo caso, alla ritenuta violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato: quanto al profilo processuale, è sufficiente infatti rilevare che lo stesso ricorso precisa che la richiesta di trattazione orale del processo in appello era stata trasmessa alla Corte di merito soltanto due giorni prima dell'udienza e, pertanto, tardivamente rispetto al termine stabilito dall'art. 23-bis della legge 176 del 2020, risultando perciò del tutto irrilevante che la sentenza impugnata non abbia fatto menzione alcuna dell'istanza ineluttabilmente inaccoglibile; considerato che il motivo è manifestamente infondato anche con riguardo alle altre censure in esso articolate avendo i giudici di merito dato conto della disponibilità, in capo all'imputato, già gravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, di strumenti atti allo scasso e che a fronte di siffatta situazione, ben "fotografata" dal contenuto degli atti irripetibili ritualmente acquisiti al processo, nessuna giustificazione era stata fornita dall'odierno ricorrente; giova rilevare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 211/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); rilevato che i rilievi mossi in punto di trattamento sanzionatorio sono assolutamente generici mancando di ogni sia pure minimo confronto con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata tassazione delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA ROSARIO nato a TORRE DEL GRECO il 07/04/1992 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario La Monica, considerato che il primo motivo ed il secondo di ricorso, con cui la difesa deduce inosservanza della legge penale con riguardo a profili di natura sostanziale e processuale relativamente, in questo caso, alla ritenuta violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato: quanto al profilo processuale, è sufficiente infatti rilevare che lo stesso ricorso precisa che la richiesta di trattazione orale del processo in appello era stata trasmessa alla Corte di merito soltanto due giorni prima dell'udienza e, pertanto, tardivamente rispetto al termine stabilito dall'art. 23-bis della legge 176 del 2020, risultando perciò del tutto irrilevante che la sentenza impugnata non abbia fatto menzione alcuna dell'istanza ineluttabilmente inaccoglibile; considerato che il motivo è manifestamente infondato anche con riguardo alle altre censure in esso articolate avendo i giudici di merito dato conto della disponibilità, in capo all'imputato, già gravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, di strumenti atti allo scasso e che a fronte di siffatta situazione, ben "fotografata" dal contenuto degli atti irripetibili ritualmente acquisiti al processo, nessuna giustificazione era stata fornita dall'odierno ricorrente; giova rilevare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 - 01;

Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); rilevato che i rilievi mossi in punto di trattamento sanzionatorio sono assolutamente generici mancando di ogni sia pure minimo confronto con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 3