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Ordinanza — n. 209/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Nunzio Trombetta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific, critical analysis against the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the legal requirement for a substantive critique of the judgment's motivation regarding the defendant's liability and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already rejected without offering specific, critical arguments that challenge the logic of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds violation of law claim defective motivation appeal commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA NUNZIO nato a TORRE DEL GRECO 11 10/05/1995 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Trombetta Nunzio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.628 cod. pen., non è consentito poiché, oltre a non confrontarsi con le corrette affermazioni contenute nella sentenza impugnata, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la motivazione della sentenza oggetto di ricorso non presenta alcun vizio riconducibile all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. essendo, invece, dotata di coerente e lineare logicità laddove descrive (cfr. pagg. 5-7 della sentenza impugnata) i singoli elementi a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente con riferimento ai singoli aspetti contestati nel ricorso (abbigliamento del Trombetta al momento della rapina, condizioni di salute dell'imputato, assenza di tracce palmari nell'autovettura utilizzata); osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata che correttamente richiama gli elementi già considerati dal giudice di prime cure) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 di