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Ordinanza — n. 208/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments and improper scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding legal violations and sentencing were deemed repetitive of those already rejected at the appellate level and lacked concrete critical analysis. The court upheld the lower court's qualification of the facts and its discretionary assessment of mitigating versus aggravating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific new grounds or if it attempts to review discretionary sentencing decisions that are not arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments discretionary sentencing lack of specific critique court costs and fine estorsione aggravamento della pena grave tentazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI CARMINE nato a NAPOLI il 25/01/1964 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Grassi; considerato che i primi due motivi di ricorso - con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso nella tentata estorsione ed alla mancata applicazione dell'ipotesi contemplata art. 56, comma quarto, cod. pen. - sono articolati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, con argomenti del tutto trascurati nel ricorso che omette di confrontarsi con le ragioni poste a base del decisum, articolandosi perciò in motivi non specifici ma soltanto apparenti, non assolvendo la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che, infatti, i giudici di appello hanno offerto una motivazione esente da vizi di legittimità, esplicando le ragioni di fatto e di diritto ai fini della corretta qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., non essendo ravvisabili - come contrariamente affermato nel ricorso - i presupposti per la riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art.393 cod. pen., chiarendo i motivi per i quali per cui non era possibile ravvisare, nella condotta del ricorrente, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non essendo egli titolare di un diritto azionabile in sede giudiziaria a fronte di quello che, al contrario, la persona offesa era invece legittimata a far valere nei suoi confronti; ribadito che in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina o l'estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, soltanto la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante delle più persone riunite, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora, come nel caso di specie (cfr., nello specifico le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma