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Ordinanza — n. 206/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new ground of attempted robbery at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Okoyomon Justice inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant attempted to introduce a new ground alleging the crime was attempted robbery rather than completed robbery, which had not been raised during the appellate proceedings. The court ruled that such a substantive change in legal characterization must be contested specifically at the second instance to avoid inadmissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; A new ground of appeal alleging a different legal characterization of the crime must be raised at the second instance, otherwise the cassation appeal is inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility new ground of appeal attempted robbery second instance cassation appeal legal characterization procedural law revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOYOMON JUSTICE nato il 12/01/1996 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Okoyomon Justice; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata riqualificazione della fattispecie di rapina ascritta all'odierno ricorrente nella sua forma tentata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.