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Ordinanza — n. 205/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 205/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to renew the investigative hearing due to incomplete evidence, but the court found this claim unmeritorious. The decision rests on the procedural requirement that cassation grounds must offer a specific, distinct critique of the lower court's reasoning rather than merely repeating arguments already rejected.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without providing a specific, distinct analysis of the reasoning underlying the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific criticism repetition of rejected arguments procedural requirements cassation motivation review standard condono delle spese procedurali motivi di cassazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCAL ROMERO RAUL DIEGO DANIEL nato il 24/09/1993 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diego Daniel Roncal Romero Raul; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (assertivamente incompleta di elementi probatori esaustivi ed univoci a fondare il giudizio di colpevolezza del prevenuto), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sui motivi di rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria, attesa la completezza degli elementi probatori acquisiti dagli atti processuali e utilizzabili data la scelta del rito prescelta dall'imputato); che l'asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, specifica, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,