Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 202/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for mere factual complaints and lack of specific nullity analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 202/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ernest Shehu's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Shehu argued the lower court violated procedural rules regarding the continuation of crimes and recidivism, but the Court found these grounds insufficient for a final review. The appeal was rejected because the first complaint consisted only of factual grievances not permitted in cassation, and the second complaint merely repeated arguments already adequately examined by the trial judges without new specific criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125 comma 3, 546 comma 1 lett. e), 605 cod. proc. pen.; Mere factual complaints are inadmissible in cassation, and arguments already fully examined by lower courts without specific new criticism cannot form the basis for declaring a judgment void.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility factual grievances continuation of crimes recidivism exclusion procedural nullity specific criticism requirement court costs award procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 605 cod. proc. pen.
Art. 111 comma 6 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHU ERNEST nato il 03/06/1988 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ernest Shehu e le conclusioni depositate nell'interesse del medesimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 comma terzo, 546 comma primo lett. e), 605 cod. proc. pen. e 111 comma sesto Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine all'omessa applicazione della disciplina della continuazione tra i reati ed alla mancata esclusione della recidiva contestata, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della continuazione e pag. 4 quanto alla ritenuta recidiva, pertinentemente contestata per le modalità dei fatti costituenti piena prova della maggiore pericolosità del reo e della sua più spiccata colpevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il