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Ordinanza — n. 198/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural nullity and vague reasoning claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Lumbaca's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the nullity of the lower court's decision based on procedural violations regarding the inadmissibility of statements made by Nicola Patrizia and a lack of specific reasoning. The court rejected these claims, ruling that the first argument contradicts established case law on abbreviated proceedings and the second argument was too generic to meet statutory requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 63, 191, 350 comma 7, 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging procedural nullity based on the inadmissibility of statements in abbreviated proceedings is inadmissible if it contradicts settled jurisprudence, and an appeal based on vague reasoning is inadmissible if it fails to specify the elements underlying the criticism.

Parole chiave

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procedural nullity abbreviated proceedings inadmissibility of appeal vague reasoning court costs Cassa delle ammende statutory requirements diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
7 della sentenza impugnata) secondo cui «nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
269598 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione con un superficiale ed indefinito riferimento alla pena ed all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola
ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento» (Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMBACA FRANCESCO nato a GENOVA il 01/10/1985 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lumbaca Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art.63 e 191 cod. proc. pen., con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da Nicola Patrizia, non è consentito poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (correttamente applicata dal giudice di appello a pag. 7 della sentenza impugnata) secondo cui «nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento» (Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione con un superficiale ed indefinito riferimento alla pena ed all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 3 dicembre 20