Italian Court dismisses appeal as admissibility issues and sentencing arguments barred in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Walter Halilovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's evidentiary reasoning and the denial of general mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of the facts. The court rejected these claims because the first two grounds sought a new reading of evidence outside the scope of appellate review, while the third concerned sentencing, which is not subject to legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility review in criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC WALTER nato a ALBENGA il 22/06/1980 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Walter Halilovic; letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, reiterati poi con la depositata memoria, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale per travisamento della prova ed illogica valutazione dei canoni normativi in tema di prova indiziaria fondante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, sono indeducibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03