Italian Court dismisses appeal for lack of specific correlation between appeal arguments and lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Maureddu inadmissible due to a lack of specific correlation between the appeal's arguments and the reasoning of the appealed judgment. Maureddu argued violations regarding the principle of correspondence between the request and the ruling, but the court found his claims generic and failed to address the specific facts established by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and Maureddu was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 522 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to establish a direct correlation between the reasons cited in the appealed decision and those advanced in the appeal, thereby ignoring the explicit explanations provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUREDDU SALVATORE nato a RIVAROLO CANAVESE il 01/06/1965 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Salvatore Maureddu; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; che il giudice di appello ha esplicitato le ragioni per cui non si può ritenere violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che, come correttamente affermato alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, l'imputazione menziona espressamente la condotta minacciosa e non sussiste alcuna eterogeneità tra il fatto contestato e quello accertato in sentenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento della minaccia quale aggravante del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen. - affermando, in particolare, che le frasi pronunciate dal Maureddu avessero natura di ingiuria, non prospettando un male ingiusto rivolto alla persona - risulta parimenti privo di specificità poiché non si confronta con le affermazioni contenute a pag. 3 della sentenza impugnata ove, con motivazione congrua e non illogica, si dà conto dell'effetto intimidatorio ottenuto mediante la minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 di