Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attempts to re-evaluate facts and deny mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Rapisarda inadmissible and ordered him to pay costs. Rapisarda argued that the lower court violated procedural rules by evaluating evidence regarding his guilt and failed to grant generic mitigating circumstances due to his recidivism. The court rejected these claims, stating that appellate courts cannot re-evaluate factual findings or deny mitigating factors without logical flaws, as such discretion belongs exclusively to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 19 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or deny generic mitigating circumstances absent logical or legal errors, reserving such assessment to the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA CARMELO nato a CATANIA il 28/02/1968 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \( f CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Rapisarda Carmelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione dell'art. 606 comma primo lett.
e) cod. proc. pen., lamentando la valutazione delle prove poste a fondamento della riferibilità della condotta delittuosa all'odierno ricorrente e l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata dove correttamente si afferma che la carta postepay fosse nella esclusiva disponibilità del Rapisarda, unico soggetto autorizzato ad utilizzarla), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata dove si richiamano i numerosi precedenti specifici, l'assenza processuale, la mancanza di resipiscenza, la carenza di condotte risarcitorie e l'insussistenza di elementi positivamente valutabili) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. \\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i