Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 194/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding evidence and voluntary discontinuance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Esposito Giovanni and Dipinto Daniele inadmissible due to a lack of specific grounds. The court found that the appellants' arguments merely repeated reasons already rejected by the lower court without addressing the specific evidence or legal points raised. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: The lack of specificity of an appeal ground renders it inadmissible when it fails to establish a correlation between the reasons cited in the contested decision and those advanced in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal correlation of grounds voluntary discontinuance evidence review court costs Cassa delle ammende esame e criteri di identificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 22/09/1988 DIPINTO DANIELE nato a IVREA il 18/06/1984 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Esposito Giovanni e Dipinto Daniele; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Esposito Giovanni, che lamenta il travisamento della prova e il difetto di motivazione in ordine alla individuazione del ricorrente nonché violazione di legge quanto alla mancata disposizione della perizia antropometrica richiesta, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la motivazione della sentenza impugnata risulta connotata da coerente e lineare logicità, in particolare, con corretti argomenti logici e giuridici, si specifica come nessun dubbio residui in ordine alla individuazione degli odierni ricorrenti alla luce delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della banca e degli indumenti rinvenuti nelle abitazioni dei predetti che corrispondono esattamente a quanto emerso dai fotogrammi visionati (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato che il motivo oggetto del ricorso di Dipinto Daniele, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, risulta parimenti privo di specificità e, pertanto non consentito, poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello alle pag. 5-6 della sentenza impugnata ove si sottolinea che l'interruzione dell'azione criminosa non era certamente stata spontanea ma dovuta all'assenza della disponibilità del denaro al momento della richiesta.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i