Cassation court dismisses appeal regarding substitution of detention with controlled liberty due to discretionary sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sow Samba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated the law by refusing to substitute his short detention sentence with controlled liberty or semi-detention. The court ruled that the appellate judge correctly exercised discretionary power based on the criminal code's criteria and the defendant's specific criminal history, which deemed him unsuitable for reintegration through alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In matters of substitutive penalties for short custodial sentences, the judge is bound by statutory criteria and their discretionary judgment, if adequately motivated, escapes constitutional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW SAMBA nato il 01/03/1990 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sow Samba; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con libertà controllata o con la semidetenzione, è manifestamente infondato; considerato che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01); ritenuto che il giudice di appello ha correttamente motivato il diniego di concessione della pena sostitutiva richiesta facendo espresso riferimento ai precedenti penali, anche specifici, dell'odierno ricorrente, ritenendoli inidonei alla rieducazione del condannato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.