Cassation court dismisses appeal claiming failure to declare prescription of fraud due to recidiva aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Calcagno Gian Mario inadmissible, rejecting his claim that the trial court failed to declare the prescription of the fraud offense. The appellant argued that the recidiva should have triggered a specific interpretation regarding prescription terms, but the court found this argument contrary to established case law and the principle of statutory strictness. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The repeated, specific, and intra-five-year recidiva acts as a special aggravating circumstance that determines both the base prescription period and the extension of said period in the presence of interrupting acts, precluding judicial discretion on its relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO GIAN MARIO nato a ARENZANO il 13/07/1961 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; I. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Calcagno Gian Mario; considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge per l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di truffa, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (in motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività)» (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.