Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural code requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Iuliani Nicola inadmissible due to the generic nature of its sole ground. The appellant argued for nullity based on a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the reasoning lacked the specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c). Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's arguments, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate court from identifying the specific grounds for review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANI NICOLA nato a LUCERA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Iuliani Nicola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.