Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Dragutinovikj Drago and Jovanovic Jadranka inadmissible and ordered them to pay legal costs. The appellants argued for a non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code regarding the duration of illegal occupation. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing specific, new reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based solely on the reiterative repetition of arguments already rejected by the court of first instance without new specific argumentation are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGUTINOVIKJ DRAGO nato a GAETA il 07/05/1984 JOVANOVIC JADRANKA nato il 01/07/1984 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Jovanovic Jadranka e riaiD Dragutinovikj Drago proposti con un unico atto; ritenuto che l'unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata dove si sottolinea la durata dell'occupazione abusiva, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.