Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ahmetovic Rasime and Ahmetovic Sumbola inadmissible. The appellants argued for the application of necessity under Article 54 of the Penal Code and challenged sentencing disparities, but the court found their arguments generic and repetitive of the lower court's reasoning. The court upheld the lower courts' rejection of the necessity defense due to the absence of an actual, transient danger and affirmed the different sentences based on the appellants' criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The appeal must be specific; generic arguments repeating lower court findings render the appeal inadmissible, and the necessity defense requires an actual, transient danger rather than a permanent housing solution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC RASIME nato il 02/09/1995 AHMETOVIC SUMBOLA nato il 14/06/1966 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Ahmetovic Rasime e Ahmetovic Sumbola presentati con un unico atto; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non sussistente nel caso di specie la causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) argomentando con riferimento all'assenza degli elementi costitutivi della scriminante ed in applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (per tutte:
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo dei ricorsi in esame, che lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio poiché, pur trattandosi della medesima contestazione, la pena risulta differente per i due odierni ricorrenti, è manifestamente infondata poiché non tiene conto di quanto correttamente affermato dal giudice di primo grado - poi confermato dalla corte di appello - per il quale Ahmetovic Rasime è meritevole di una più severa risposta sanzionatoria stante la maggiore capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i