Cassation court dismisses appeals claiming excessive sanctions as they were properly motivated under criminal code articles 132 and 133.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Djordjevic Nico Luca and Radulovic Gianni inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the imposed sanctions were excessive, but the court found this claim unfounded because the lower court's decision was thoroughly motivated regarding the specific circumstances of the offense. The court ruled that no further review is permitted when the judgment logically adheres to the principles of articles 132 and 133 of the Criminal Code, noting that the trial judge correctly considered the defendants' conduct and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review a criminal judgment if it is properly motivated according to legal principles and logical canons, as the lower court need not address every element individually if it highlights those of eminent relevance in the overall discretionary assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC NICO LUCA nato a TORINO il 30/12/1994 RADULOVIC GIANNI nato a VARESE il 11/07/1996 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Djordjevic Nico Luca e Radulovic Gianni; considerato che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi ed avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito ed è manifestamente infondato qualora - come nel caso di specie - sia stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; che il giudice di merito, a pag. 6 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto congrua la pena applicata tenuto conto delle modalità della condotta e dei precedenti penali degli imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.