Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 184/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing prior merit court analysis on extortion vs. theft distinctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 184/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Claudio Chiappetta inadmissible due to its lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's application of Articles 629 and 640 of the Penal Code regarding extortion versus theft. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 629 comma 1 cod. pen.; Art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds extortion versus theft penal code provisions repetition of arguments estorsione sanzione penale concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629 comma 1 cod. pen.
5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 cod.
Art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen.
art. 629 cod. pen
5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPPETTA CLAUDIO nato a MARATEA il 29/04/1988 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudio Chiappetta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 comma primo e 640 comma secondo n. 2 cod. pen., è generico e privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 cod. pen., correttamente evidenziando il discrimen tra le due fattispecie: difatti, la condotta estorsiva dell'imputato e l'incidenza della stessa nella sfera vittima - minacciata di un male certo e concreto, il cui effetto coercitivo, posto come ineluttabile alternativa del profitto ingiusto o del male minacciato — deve intendersi come utile criterio discretivo tra le due fattispecie, in ossequio a consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Con