Cassation Court dismisses appeals regarding sentencing motivation and recidivism as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Gaschi Di Bourget and Marino inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to adequately consider their positive procedural behavior and incorrectly assessed recidivism. The court rejected these claims, affirming that the appellate judge correctly applied statutory principles regarding mitigating circumstances and the specific criteria for evaluating recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals claiming insufficient motivation for sentencing or erroneous recidivism assessment are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and adheres to established legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GASCHI DI BOURGET E VILLARODIN CESARE MARIA nato a BIELLA il 07/09/1943 MARINO SALVATORE nato a CATANIA il 09/02/1956 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Gaschi Di Bourget E Villarodin Cesare Maria e Marino Salvatore; letta altresì la memoria depositata dalla difesa del Marino; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse del Gaschi, che lamenta il vizio della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio, affermando che non sia stata adeguatamente tenuto in considerazione il positivo comportamento processuale dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) che tale comportamento fosse già stato valorizzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.; considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica — come nel caso di specie — in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che il primo motivo del ricorso del Marino, poi riproposto con la memoria, che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c), non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata (specificando, in particolare, che può affermarsi la disponibilità dell'arma pur in assenza di un collegamento materiale e spaziale con la stessa), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che le doglianze proposte anche nella memoria appaiono comunque dedurre una alternativa lettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità; ritenuto che il secondo motivo del ricorso in esame che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 dove si richiamano i precedenti penali non risalenti nel tempo e l'attuale legame dell'odierno ricorrente Marino con contesti criminali) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in