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Ordinanza — n. 181/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments re-proposing already decided issues without specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 181/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karim Rahmani inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Rahmani argued that the lower court's decision violated procedural and penal codes regarding his role in a robbery, but the court found these claims generic. The court rejected the appeal because the arguments merely re-proposed issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 110, 628, 114 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-proposes generic criticisms of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments re-proposed issues lack of specific criticism procedural costs robbery conviction Cassazione Roma partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 114 c.p.
4 sulle motivate ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 114 cod.
artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Karim Rahmani; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 - 628 e 114 cod.
art. 114 cod. pen
4 sulle motivate ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMANI KARIM nato il 02/10/1991 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Karim Rahmani; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 - 628 e 114 cod. pen., sono indeducibili poiché ripropongono - peraltro genericamente - profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul fattivo ruolo di "palo" del Rahmani e, quindi, sul suo contributo a titolo di concorso nel reato di rapina e pag. 4 sulle motivate ragioni ostative all'applicabilità dell'art. 114 cod. pen., atteso l'apporto non di scarso rilievo fornito dal prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/1