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Ordinanza — n. 180/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on usury prescription and technical appraisal review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Grazioso inadmissible regarding usury charges and technical appraisal issues. The appellant argued for a declaration of prescription and challenged the evaluation of expert opinions, but the court found these arguments unsupported by the record and contrary to established law. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings made by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 644 ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b c.p.p.: The statute of limitations for usury crimes runs from the last capital or interest payment; the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or technical appraisals reserved for the trial judge.

Parole chiave

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usury prescription statute of limitations technical appraisal review Court of Cassation powers factual re-evaluation modifica della sentenza estinzione del debito usura

Disposizioni normative citate

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Art. 644 ter cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. b c.p.p.
art. 644 ter cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOSO PAOLO nato a MODENA 11 19/10/1948 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Grazioso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 644 ter cod. pen. per mancata declaratoria di intervenuta prescrizione nelle more della fissazione dell'udienza di appello, è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentite dagli atti processuali ed in palese contrasto con il dato normativo; che nel caso di specie deve applicarsi il disposto di cui all'art. 644 ter cod. pen., secondo cui la prescrizione del reato di usura decorre dall'ultimo pagamento del capitale o degli interessi, avvenuto - secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale in sentenza a pag. 3 - nel corso dell'anno 2008; che la deduzione difensiva del pagamento del solo capitale successivamente la modifica normativa dell'art. 644 ter cod.pen. non è confortata ed anzi è chiaramente smentita dalla ricostruzione operata dalla corte di appello a pagina 3 della motivazione che il ricorso contesta solo genericamente e peraltro attraverso una lettura alternativa di elementi di prova non consentita; considerato che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche in atti, delle fonti di prova e della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata sul granitico ed univoco quadro probatorio gravante sul prevenuto e in punto di attendibilità della parte civile, le cui dichiarazioni sono state ritenute credibili, poiché coerenti e riscontrabili ab extemo); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12