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Ordinanza — n. 176/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming Cassation Court cannot re-evaluate evidence or logic of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lovacovic Romina inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in assigning criminal responsibility for robbery by reconstructing facts and re-evaluating evidence sources. The court rejected this, ruling that the law strictly prohibits the Cassation Court from re-examining the logical soundness of the lower court's reasoning or substituting its own assessment of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the logical consistency of the lower court's decision, as it is bound by the findings of the trial courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Preclusion of Review Re-evaluation of Evidence Logical Soundness of Judgment partecipazione al reato rapina qualificata atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC ROMINA nato a PIOVE DI SACCO il 14/06/1988 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lovacovic Romina; ritenuto che l'unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità nel delitto di rapina, mediante la prospettazione di una ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata che descrive la condotta pienamente partecipativa dell'odierna ricorrente sia sottoforma di concorso materiale che di concorso morale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 20