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Ordinanza — n. 175/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on invasion of property, rejecting prescription and non-prosecution arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Bandean Beniamin Pavel inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the crime of building invasion could not be punished for a continuing occupation and claimed the statute of limitations had expired. The court rejected these claims, citing established precedent that the offense is permanent until the occupant leaves and that the statute of limitations begins only upon cessation of occupation. Consequently, the court affirmed the lower court's finding that the crime was not prescribed and the penalty correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The crime of building invasion is permanent until the occupant ceases possession, meaning the statute of limitations starts only upon departure; furthermore, legislative changes in peius apply to the entire duration of a continuing offense.

Parole chiave

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invasion of property statute of limitations permanent offense non-prosecution grounds legislative change in peius continuing occupation Cassazione appeal anticipata immissione in possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
5 della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 633 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello
(Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv.
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv.
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
277019 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano
276096 - 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDEAN BENIAMIN PAVEL nato il 03/10/1985 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; I/ CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bandean Beniamin Pavel; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.633 cod. pen., ritenendo che non possa affermarsi la punibilità di chi subentra in una invasione già in atto - come nel caso di specie -, è manifestamente infondato poiché il giudice di appello, con argomenti logici e non incongrui, ha correttamente affermato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) che nessuna rilevanza assume la circostanza che il detentore precedente sia stato a sua volta occupante dell'edificio ad eccezione dell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia un titolo legittimo, assente rispetto alla vicenda in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale «il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio. (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01;

Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 - 01); che, inoltre, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo non prescritto il reato in considerazione degli atti del procedimento analiticamente indicati a pag. 5 della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5-6 (dove si indica come ostativa all'applicazione della causa di non punibilità la lunga durata dell'occupazione) della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la dosimetria della pena comminata, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto la pena irrogata addirittura inferiore al minimo edittale a seguito dell'intervenuta modifiCa normativa dell'art. 633 cod. pen. atteso che, trattandosi di reato permanente, la disciplina applicabile in caso di modifiche legislative "in peius" non è quella del momento dell'inizio della condotta, che, perdurando, ricade sotto il regime meno favorevole della normativa sopravvenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R