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Ordinanza — n. 172/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being reproducible of already reviewed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Modou Jallow inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's judgment on criminal liability for attempted robbery and money laundering suffered from motivational defects. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grounds already reviewed and dismissed by the lower courts without specific criticism of the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible grounds criminal liability attempted robbery money laundering sindacato di legittimità costs of appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW MODOU nato il 07/12/2000 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Modou Jallow; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto quanto ai reati di tentata rapina e di ricettazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul ricorrente e pienamente comprovante gli elementi strutturali dei reati contestati); che, peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 Il Con