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Ordinanza — n. 170/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 170/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDHRIB HASSAN nato il 06/03/1987 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gandhrib Hassan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, affermando che la relativa motivazione si riferisse al delitto di furto che, invece, era stato qualificato in quello di ricettazione proprio dal giudice di appello, è manifestamente infondato poiché non si confronta con quanto affermato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 170/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis, affermando che la relativa motivazione si riferisse al delitto di furto che, invece, era stato qualificato in quello di ricettazione proprio dal giudice di appello, è manifestamente infondato poiché non si confronta con quanto affermato nella sentenza impugnata (si veda pag.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio causa legittima errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDHRIB HASSAN nato il 06/03/1987 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gandhrib Hassan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, affermando che la relativa motivazione si riferisse al delitto di furto che, invece, era stato qualificato in quello di ricettazione proprio dal giudice di appello, è manifestamente infondato poiché non si confronta con quanto affermato nella sentenza impugnata (si veda pag.

5) ove, richiamando i plurimi precedenti specifici dell'odierno ricorrente esclude implicitamente il requisito della non abitualità del comportamento che, insieme alla particolare tenuità dell'offesa, costituisce il presupposto applicativo della causa di non punibilità richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.