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Ordinanza — n. 169/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft and credit card misuse, citing lack of specificity and established legal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that aggravating circumstances regarding stolen items and the nature of the credit card misuse were incorrectly applied by the appellate court. The court rejected these claims, noting the first argument lacked specificity against the appellate court's reasoning and the second argument was unfounded because the lack of PIN knowledge does not negate the crime of unauthorized use.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma primo n. 7 cod. pen.; Art. 493-ter cod. pen.: The appeal is inadmissible if the claim regarding aggravating circumstances lacks specificity against the appellate court's findings, and the crime of unauthorized credit card use is established regardless of the user's knowledge of the PIN or the successful transaction.

Parole chiave

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theft aggravating circumstances unauthorized credit card use lack of PIN knowledge inadmissible appeal specificity of legal argument esibizionismo cosa rubata infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 625 comma primo n. 7 cod. pen.
Art. 493-ter cod. pen.
283903 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, riproposto cpn la memoria depositata, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale, affermando l'insussistenza del reato di cui all'art. 493-ter cod.
Art. 49 cod. pen.
283903 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, riproposto cpn la memoria depositata, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale, affermando l'insussistenza del reato di cui all'art. 493-ter cod.
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art.
art. 493-ter cod. pen
283903 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, riproposto cpn la memoria depositata, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale, affermando l'insussistenza del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.
art. 49 cod. pen
poiché, per l'inidoneità dell'azione, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane
pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv.
Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, S.
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABELLINI MASSIMILIANO nato a FERRARA il 16/08/1971 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Stabellini Massimiliano; letta altresì la memoria depositata dalla difesa con la quale si è insistito anche con nuovi argomenti in entrambi i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, poi riproposto in memoria, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 7 cod. pen. relativamente ai reati di cui ai capi i), n), o), è privo di specificità, oltre che reiterativo, poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello alle pagg. 8-9 della sentenza impugnata dove si ritiene che la circostanza della presenza del portafogli nello zaino lasciato nella saletta dello stadio cittadino - capo i) - e degli oggetti all'interno del furgone aziendale parcheggiato all'interno dello stadio di calcio - capi n) ed o) - ben può integrare l'attenuante di cui all'art. 625 comma primo n.7 cod. pen.; osservato infatti che «ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, riproposto cpn la memoria depositata, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale, affermando l'insussistenza del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. poiché, per l'inidoneità dell'azione, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 cod. pen. o, in subordine, la fattispecie nella sua forma tentata, è manifestamente infondato atteso che la mancata conoscenza del codice PIN associato alla carta bancomat, come correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 10, non assume rilevanza ai fini della configurazione del reato di cui al capo b); che «l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493 -ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza)» (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109 - 01;

Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i