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Ordinanza — n. 168/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances claim lacks factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Savona's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Savona argued for leniency, but the appellate court found no positive elements or motivated reasons for his criminal action. The Court upheld this decision, citing established precedent that judges need not consider every favorable fact if they rely on decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 59 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's refusal of generic mitigating circumstances is based on decisive elements without logical flaws, as the appellate judge need not address every favorable fact.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility lack of factual basis appellate review standards Italian Penal Code Art 600 attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 59 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVONA MARCO nato a NAPOLI il 21/02/1970 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Savona Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove si richiama l'assenza di elementi di segno positivo e la natura totalmente immotivata dell'azione criminosa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.