Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 167/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to raise generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 167/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Sebastiano Patania inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning. Furthermore, the complaint regarding generic mitigating circumstances was inadmissible because it was not raised as a specific ground of appeal in the lower court proceedings. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are merely repetitive of those already rejected without specific argumentation, or if new grounds like generic mitigating circumstances were not previously raised as specific grounds of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances procedural requirements Code of Criminal Procedure motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019
(Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANIA SEBASTIANO nato a CANTU' il 10/10/1973 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Patania Sebastiano; ritenuto che i due 'motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale». (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01); osservato che il giudice di appello ha effettuato un adeguato e congruo rinvio alla motivazione del giudice di prime cure circa la sussistenza di tutti gli elementi necessari ad integrare il delitto oggetto del presente procedimento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso ed avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024 Il Consi