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Ordinanza — n. 164/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding charge requalification and evidentiary support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Sulejmanovic's appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the requalification of the crime. The appellant contested the lower court's refusal to reclassify the offense from theft to receiving stolen goods, arguing the decision lacked proper motivation. The court rejected this claim, noting the defense failed to provide adequate probatory support for its theory and correctly applied the established principle that possession of stolen items without a credible explanation constitutes receiving stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to confront the appellate court's reasoning that the defense's proposal is unsupported by evidence, applying the principle that possession of stolen goods without a credible explanation constitutes receiving stolen goods.

Parole chiave

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receiving stolen goods lack of specificity inadmissible appeal evidentiary support charge requalification probatory basis criminal liability ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
pen., lamentando la mancata riqualificazione in quello di cui all'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
pen., lamentando la mancata riqualificazione in quello di cui all'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01
Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC GIACOMO nato a PRATO il 09/09/1992 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sulejmanovic Giacomo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione in quello di cui all'art. 624 cod. pen. con conseguente improcedibilità per difetto di querela, è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello il quale, con lineare e congrua motivazione, ritiene che la prospettazione della difesa sia sfornita di un adeguato supporto probatorio, applicando correttamente il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (per tutte:

Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.