Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to raise mitigation argument on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the first complaint and a failure to raise the mitigation argument on appeal. The appellant argued for liability attribution and statutory mitigation, but the Court found the first complaint generic and the second complaint untimely under procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the lower court's reasoning or if a statutory ground for mitigation was not previously deduced as an appeal reason.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAS DIEGO nato a QUARTU SANT'ELENA il 06/11/1976 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scalas Diego; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa l'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto contestato, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 dove correttamente si riconduce allo Scalas la titolarità della carta postepay) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 2-3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che il giudizio sulla pena — oggetto del terzo motivo di ricorso — è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica (cfr. pag. 3), in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; che la doglianza relativa al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante non è consentita ed è manifestamente infondata, oltre che reiterativa, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutta di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove si specifica che la pericolosità sociale dell'imputato e l'intensità del dolo impediscono il giudizio di bilanciamento nei termini richiesti), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis