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Ordinanza — n. 162/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for legal challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Chakhmane Noureddine inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of law regarding liability for attempted robbery, but the court found the reasoning too generic to allow judicial review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must specify the elements underlying the legal challenge; generic and indeterminate grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural defect lack of motivation court costs motivi difetto di motivazione tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKHMANE NOUREDDINE nato il 26/07/1987 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Chakhmane Noureddine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.