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Ordinanza — n. 159/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning and misclassification of theft as robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court erred in classifying the act as robbery rather than theft. The appellant argued the court failed to properly motivate its decision, but the court found the appeal merely repeated arguments already addressed by the appellate court without new substantive criticism. Consequently, the court upheld the conviction for robbery under Article 628 of the Penal Code and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence; appeals must present new, arguable grounds rather than merely reproducing arguments already rejected by the court of appeal.

Parole chiave

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robbery classification theft distinction lack of reasoning factual re-evaluation inadmissible appeal procedural costs appellate review limits rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 628 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino
Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012
263307 - 01; conf., Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCUDERO VARGAS JULDER ARLEX nato il 12/07/1988 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di .Julder Arlex Escudero Vargas; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente e alla mancata riqualificazione del fatto ascrittogli nella fattispecie di furto, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità oltre che manifestamente infondato; ritenuto che la suddetta doglianza finisce, infatti, per riprodurre le censure già prospettate con i motivi di appello adeguatamente vagliate e congruamente disattese con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto (cfr., pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), con i quali, invero, la difesa non si confronta sottraendosi alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che, ad ogni modo, la censura si risolve nella sollecitare una rilettura delle emergenze fattuali avendo i giudici di appello fatto leva sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli altri elementi acquisiti per inquadrare la vicenda alla luce dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, per qualificare l'episodio de qua nei termini di cui all'art. 628 cod. pen., sottolineando come la violenza perpetrata dall'odierno ricorrente si fosse rivolta proprio nei confronti della persona offesa al fine di impossessarsi del suo cellulare, (e non solamente sulla res), non essendo, dunque, ravvisabili i presupposti per la sussunzione del medesimo fatto nella fattispecie del furto (con destrezza o con strappo); d'altra parte, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 - 01; conf., Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 23/01/2013, Rv. 255199 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa); né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, a fronte di una motivazione sul punto esente da vizi logici (cfr., pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), essendosi i giudici di appello conformati all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ben può essere giustificato il diniego delle suddette circostanze attenuanti con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, dovendosi tenere conto che, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nel caso di specie, non presenti profili di contraddittorietà e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così