Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded criticisms contradicting the court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Caia inadmissible against a ruling rejecting his request for the continuation of criminal proceedings. The appellant argued that the lower court's reasoning contained errors regarding the identity of the defendant and the timing/location of the crimes. The court rejected these claims, noting that the cited errors were merely material mistakes and that the factual assertions in the appeal directly contradicted the official record and procedural documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on criticisms that are manifestly unfounded and directly contradict the factual and legal elements established in the challenged decision and the procedural record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso il decreto del 27/02/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; f/
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAIA Antonio avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili emesse nei confronti del ricorrente; Evidenziato che con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui fa riferimento, ad un certo punto, ai reati commessi da tale "Pezzano Samuele", soggetto del tutto estraneo al procedimento, così che non è consentito - secondo il ricorrente - di individuare né il condannato, né la vicenda processuale presi in esame concretamente dal giudice;
Evidenziato, altresì, che con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza, la quale, nel rigettare l'istanza, non tiene conto che i reati sono stati commessi nello stesso luogo e in un lasso temporale ravvicinato tra loro; Rilevato, quanto al primo motivo, che la circostanza segnalata nel ricorso riguarda con tutta evidenza un mero errore materiale, in un provvedimento che per il resto indica correttamente nel dispositivo il nome dell'istante, cosicché non sussistono dubbi sulla esatta identificazione del condannato e, in ogni caso, nessun pregiudizio ne è derivato per Caia, tanto è vero che ha proposto ricorso facendo ampio riferimento alle sentenze e ai reati, correttamente richiamati nell'ordinanza impugnata, che riguardavano lui (e non estranei);
Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché basa la critica - generica - su dati di fatto errati, se è vero che il giudice dell'esecuzione dà atto che l'arco temporale dei reati è invece di circa quindici anni e che i reati sono stati commessi in luoghi diversi (addirittura in regioni diverse); Ritenuto, pertanto, che il ricorso non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato e che debba essere dichiarato inammissibile, in quanto muove alla sentenza impugnata censure palesemente contrastate dagli atti processuali (cfr.
Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Rv. 276916 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
2 Y/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend