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Ordinanza — n. 85/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 85/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's lawyer argued that the lower court failed to properly evaluate the unity of criminal design, but the court found the appeal relied on generic principles rather than specific arguments. The decision was based on the finding that the appellant did not adequately criticize the judge's reasoning regarding the temporal distance and logical incompatibility of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal against a ruling on the application of the rule of continuation is inadmissible if it is based on generic grounds without specific criticism of the factual findings or reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuation of offenses unity of criminal design inadmissible appeal generic grounds judicial review standard inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento differimento dell'esecuzione della pena esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/11/1995 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di VISIELLO Carmine avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 23.5.2024 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01).

Rilevato che il ricorso, in definitiva, non va oltre una critica generica del provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare in via di principio che l'unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta, ma senza criticare specificamente le argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale, alla richiesta di applicazione della continuazione, in modo del tutto logico oppone, in senso sfavorevole, la distanza temporale tra i due fatti (circa sette mesi e mezzo) e la pressoché ontologica incompatibilità di diverse condotte di evasione dagli arresti domiciliari con la possibilità di una preventiva ideazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così