Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic new facts and unverified Supreme Court jurisprudence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to specify new factual elements or cite the specific Supreme Court decisions claimed to support the request. The lower court correctly rejected the argument that the request was merely a repetition, noting the lack of concrete details regarding alleged informants and the absence of cited precedents. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; The request for application of the rule of continued offense in execution proceedings is inadmissible if based on generic allegations of new facts or unverified changes in jurisprudence without specific citations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO ALFONSO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 05/04/1970 avverso l'ordinanza del 10/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CRISCUOLO Alfonso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, in quanto "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata su medesimi elementi"; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto che la richiesta faceva riferimento a elementi nuovi, rappresentati dal "propalato di collaboratori di giustizia" e da "un più recente orientamento della Corte Suprema di Cassazione";
Rilevato, in primo luogo, che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di allegare specificamente gli elementi nuovi, che invece nel ricorso individua genericamente nelle dichiarazioni di non meglio precisati collaboratori di giustizia, senza alcuna indicazione degli estremi degli atti rilevanti e dell'identità dei dichiaranti, sicché non si è in grado di apprezzare in alcun modo né i "nuovi" elementi di fatto, né se fossero preesistenti al precedente provvedimento o se fossero stati già presi in considerazione; Rilevato, in secondo luogo, che il mutamento di giurisprudenza, suscettibile di integrare un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva di un'istanza già rigettata, è solo quello determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 18288 del 21/1/2010, Beschi; Sez. 1, n. 30659 del 7/3/2019, Aquas), che tuttavia nel caso di specie non è stata affatto indicata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi generici e indeterminati, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.