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Ordinanza — n. 81/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of interest after prisoner's release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 81/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. The appellant, a prisoner released on March 15, 2024, challenged an order expelling him from the country as an alternative to his remaining sentence. The court ruled that the utility of the appeal vanished because the detention had ended, rendering the procedural disadvantage moot.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a subsequent change in facts or law causes a lack of interest, as the utility of the challenge has ceased to exist.

Parole chiave

Generato dall'IA
subsequent lack of interest cassation inadmissibility prisoner release procedural utility expulsion order Italian criminal procedure mootness principle protezione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale
pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBHAWOH OSAS nato il 15/01/1996 avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Premesso che IBHAWOH Osas ha proposto ricorso per cassazione in data 7.3.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione presentata avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Padova che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla pena residua della reclusione; Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stato effettivamente scarcerato in data 15.3.2024;

Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693);

Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, Marinaj, sopra citata, Rv. 251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166). Evidenziato, in ogni caso, che il ricorso era da considerarsi comunque manifestamente infondato, in quanto, a fronte della censura relativa alla mancata considerazione della presentazione di una istanza di protezione internazionale, la motivazione dell'ordinanza impugnata è invece esaustiva e non superabile da questa generica doglianza, in quanto il Tribunale di Sorveglianza dà atto, non solo che non sia stata prodotta l'istanza di protezione internazionale, ma che non siano state nemmeno indicate le ragioni a sostegno della stessa (di guisa che non sarebbe stato possibile in alcun modo raccogliere le informazioni sul suo iter, che sollecitava il ricorso);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inte