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Ordinanza — n. 80/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to lack of legal interest and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 80/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to revoke the conditional suspension of a fine imposed by a criminal decree. The appellant argued that the lower court failed to recognize a legal interest in revoking the suspension and neglected to address the lack of reasoning in the original decree. The court ruled that the original judgment became final and binding, meaning the suspension cannot be revoked in execution proceedings unless specific statutory exceptions apply, none of which were present here.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 674, cod. proc. pen.; Art. 168, comma 3, cod. pen.: A conditional suspension of a penalty granted in a final criminal decree cannot be revoked in execution proceedings if the judgment has become irrevocable and no statutory exceptions for revocation exist.

Parole chiave

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conditional suspension revocation criminal decree finality execution proceedings limitation legal interest requirement procedural inadmissibility revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 rv
Art. 674, cod. proc. pen.
227330 - 01); Osservato, peraltro, che nella vicenda di specie non è ravvisabile alcuno dei casi, espressamente previsti dall'art. 674 cod.
Art. 168, comma 3, cod. pen.
art. 674 cod. proc. pen
227330 - 01); Osservato, peraltro, che nella vicenda di specie non è ravvisabile alcuno dei casi, espressamente previsti dall'art. 674 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7475 del 18/1/2008
Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004
Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARIS ROBERTO nato a TORINO il 08/07/1959 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di FERRARIS Roberto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, che era stata formulata nell'interesse del ricorrente, di revoca del beneficio della sospensione condizionale concessogli con un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria in data 4.3.2019; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato:

1) nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità di un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente alla revoca della sospensione condizionale, che era stato espressamente indicato invece nella circostanza che il condannato "non potrebbe vedersi applicato il beneficio per eventuali pene detentive, rispetto alle quali l'istituto in esame trova la propria primaria ed essenziale ragion d'essere" (p. 7);

2) nella parte in cui ha obliterato di confrontarsi con "l'assoluta mancanza di motivazione del Decreto penale" (p. 7) "sull'impropria applicazione dell'istituto in esame" (p. 8); Considerato che proprio da tale motivo di doglianza debba muoversi per affermare, in modo preliminare e assorbente, che le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, in quanto non opposto, hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché la sospensione condizionale della pena, quand'anche fosse stata erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 7475 del 18/1/2008, Rv. 239008 - 01;

Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, Rv. 227330 - 01); Osservato, peraltro, che nella vicenda di specie non è ravvisabile alcuno dei casi, espressamente previsti dall'art. 674 cod. proc. pen., in cui può essere revocata in sede di esecuzione la sospensione condizionale della pena concessa in fase di cognizione con sentenza o decreto penale penali irrevocabili (e cioè "qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato" oppure ove si rilevi "l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale");

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 rv

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen