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Ordinanza — n. 79/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal grounds and failure to cite specific statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 79/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify valid grounds for review under the relevant procedural code. Although the appellant argued a lack of reasoning regarding the reduction of sentence, the court noted that such issues were not part of the original appeal grounds or constituted valid reasons for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a settlement agreement is admissible only if it raises specific grounds regarding the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or a divergent judicial content, and is inadmissible if it merely challenges the lack of reasoning on non-appealed issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal lack of appeal grounds procedural code violation court costs and fine concorso di motivi di sospensione alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Rilevato che DE CICCO Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Napoli, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606, lett. e), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
pen., aveva ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli del 13.2.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., per difetto di motivazione, censura che, peraltro, non risulta avesse costituito motivo di appello (originariamente limitato, per quanto emerge dalla pronuncia impugnata, alle doglianze relative al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione, censura che, peraltro, non risulta avesse costituito motivo di appello (originariamente limitato, per quanto emerge dalla pronuncia impugnata, alle doglianze relative al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., per difetto di motivazione, censura che, peraltro, non risulta avesse costituito motivo di appello (originariamente limitato, per quanto emerge dalla pronuncia impugnata, alle doglianze relative al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv. 276102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CICCO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 27/02/1990 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-a~se-aR~ udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che DE CICCO Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Napoli, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli del 13.2.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. e), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione, censura che, peraltro, non risulta avesse costituito motivo di appello (originariamente limitato, per quanto emerge dalla pronuncia impugnata, alle doglianze relative al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche); Considerato, in ogni caso, che:

1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522);

2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C