Italian Court dismisses appeal due to lack of interest after prisoner's sentence was served via expulsion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's interest in challenging the expulsion order had vanished. The appellant, a prisoner whose sentence was served through expulsion, sought to contest the measure, but the court found no remaining legal interest. Consequently, the appeal was rejected without a ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a subsequent factual change, such as the completion of the sentence, creates a lack of interest in the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEDLI MOHAMED nato il 07/07/1971 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Premesso che CHEDLI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione in data 18.4.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo presentato avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla pena residua della reclusione; Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stato effettivamente scarcerato in data 30.5.2024 per "espiazione";
Tenuto conto che l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693);
Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.
U, Marinaj, sopra citata, Rv. 251694); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166). Evidenziato, in ogni caso, che il ricorso era da considerarsi comunque manifestamente infondato, in quanto tutto basato sulla censura della omessa valutazione della attualità della pericolosità sociale del ricorrente, che tuttavia è da giudicarsi incongrua in quanto l'espulsione prevista dall'art. 16 D.Lvo 286/98 è una sanzione alternativa alla detenzione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse