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Ordinanza — n. 77/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for illegal possession of firearms due to manifestly unfounded lack of motivation and specific qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 77/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal lodged by Lorenzo Tortora inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tortora argued that the first-instance court failed to consider that the bullets were found in a shared family room used for a bed and breakfast, and incorrectly excluded the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the lower court correctly identified the exclusive availability of the room to the defendant and the appeal lacked specific elements to support a different legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 116, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the grounds cited do not correspond to the actual reasoning of the contested judgment or lack specific factual support for a proposed reclassification of the offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of motivation reclassification of offense non-punishment provision exclusive availability court costs violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Esaminato l'atto di appello (da qualificarsi come ricorso per cassazione ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) proposto dal difensore di TORTORA Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputato alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art.
Art. 116, cod. proc. pen.
Art. 697 cod. pen.
pen.) proposto dal difensore di TORTORA Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputato alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in ordine alla detenzione illecita di due proiettili cal.
Art. 131-bis cod. pen.
la esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.;
art. 697 cod. pen
pen.) proposto dal difensore di TORTORA Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputato alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
la esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA LORENZO nato a ROMA il 30/05/1999 avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato l'atto di appello (da qualificarsi come ricorso per cassazione ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) proposto dal difensore di TORTORA Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputato alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in ordine alla detenzione illecita di due proiettili cal. 9 x 21; Evidenziato che l'atto si articola in tre motivi, con cui si censura:

1) la carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di colpevolezza di Tortora, in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto che i due proiettili sono stati trovati in una zona comune dell'immobile familiare, non abitato dal solo imputato e adibito anche a bed and breakfast, valorizzando invece la circostanza che Tortora non abbia fornito giustificazioni e senza accertare chi fosse il proprietario dell'immobile ovvero se altri membri della famiglia fossero titolari di licenza per armi;

2) la esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.;

3) la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 697 cod. pen.; Considerato che:

1) il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza, nella parte in cui dà atto che i proiettili sono stati rinvenuti nella stanza da letto dell'imputato, il quale ne aveva la esclusiva disponibilità;

2) quanto al secondo motivo, l'impugnazione non è in alcun modo centrata rispetto al punto della decisione che si censura, in quanto si fonda sul presunto difetto di prova della colpevolezza dell'imputato (laddove ogni discorso sulla causa di non punibilità in esame presuppone che il fatto sia provato e sia attribuibile all'imputato);

3) il terzo motivo è del tutto aspecifico, perché sollecita una derubricazione senza indicare alcun elemento a sostegno di una diversa qualificazione del fatto, e anzi in modo del tutto incompatibile sia con la ricostruzione operata nella sentenza di condanna sia con i precedenti motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.