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Ordinanza — n. 76/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order for reiteration of previously rejected confiscation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 76/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the appellant's challenge to the lower court's refusal to revoke a confiscation order. The appellant argued that two separate proceedings regarding the same incident should have been joined and that the postal vouchers belonged to a third party, but the court found these arguments merely reiterated previous claims. Consequently, the court ruled that the request lacked novelty and upheld the lower court's decision to dismiss the execution request.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: A request for revocation of confiscation is inadmissible if it constitutes a mere repetition of a previously rejected claim based on identical elements and evaluations, without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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confiscation of assets execution proceedings reiteration of request inadmissibility manifest unfoundedness procedural economy novelty requirement revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI INCARICO il 18/09/1966 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di MARTINO Antonio avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile un'istanza di revoca della confisca di somme di denaro disposta con sentenza del 5.4.2022; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto l'istanza dell'odierno ricorrente "mera riproposizione di una precedente uguale richiesta ... basata sui medesimi elementi e sulle medesime valutazioni", già rigettata da altra Sezione della medesima Corte d'Appello con ordinanza in data 27.10.2023; Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi:

1) il primo indica in premessa le ragioni, secondo il difensore imputabili alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, per cui sono stati effettivamente iscritti due procedimenti aventi ad oggetto lo stesso incidente di esecuzione e lamenta, in definitiva, che non siano stati riuniti dalla Corte d'Appello;

2) il secondo denuncia un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, attinente sostanzialmente al fatto che i buoni postali confiscati appartenevano a soggetto estraneo al processo e che comunque l'estinzione del reato per morte del reo avrebbe dovuto inibire l'applicazione della misura di sicurezza; Considerato, dunque, che il primo motivo di ricorso non confuta affatto la ragione per cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile il secondo incidente di esecuzione (in quanto "mera riproposizione" di un'istanza già rigettata) e, anzi, l'avvalora perché sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto riunire i due procedimenti in quanto aventi appunto il medesimo oggetto, senza peraltro spiegare quale rilievo decisivo sul merito della decisione avrebbe avuto per il ricorrente l'eventuale riunione;

Osservato, altresì, che, alla luce di quanto sopra osservato, il secondo motivo, riguardante il merito, è a sua volta inammissibile, se non altro perché il primo motivo non riesce a superare la declaratoria di inammissibilità del giudice dell'esecuzione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le deduzioni in esso contenute non si confrontano con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell'istanza precedente, già esitata negativamente per l'interessato, e non rappresentano sopravvenienze nuove;

Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am